Articolo trentasette
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
Così recita l’articolo 37 della Costituzione della Repubblica italiana. "Essenziale funzione": e voi che vi domandavate come mai nelle pubblicità dei detersivi ci siano quasi sempre delle donne. Ecco qua la risposta, signore: è l’essenziale funzione familiare. Che cosa avessero in mente i padri Costituenti quando stesero questo articolo, possiamo immaginarcelo facilmente: e questo articolo, che contiene in sé le migliori intenzioni, ci appende contemporaneamente un giogo al collo. Giacché da nessuna parte si parla di "padri lavoratori" e della loro "essenziale funzione familiare".