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	<title>Commenti a: Attenuanti: allo stupro, alla incapacità, alla complice omertà</title>
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		<title>Di: edy</title>
		<link>http://www.sorelleditalia.net/2009/01/24/attenuanti-allo-stupro-alla-incapacita-alla-complice-omerta/comment-page-1/#comment-14372</link>
		<dc:creator>edy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 07:37:35 +0000</pubDate>
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		<description>Care ragazze fate la fellatio a Berlusconi e non ve ne pentirete, è un bravuomo. Io voto Berlusconi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Care ragazze fate la fellatio a Berlusconi e non ve ne pentirete, è un bravuomo. Io voto Berlusconi!</p>
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		<title>Di: elofoolish</title>
		<link>http://www.sorelleditalia.net/2009/01/24/attenuanti-allo-stupro-alla-incapacita-alla-complice-omerta/comment-page-1/#comment-10074</link>
		<dc:creator>elofoolish</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 10:08:52 +0000</pubDate>
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		<description>dunque se investi qualcuno e sei sotto effetto di droghe ti becchi 10 anni col rito abbrivato, ma se stupri nelle stesse condizioni viene considerato un&#039;attenuante.
curioso.
io non sono una giustizialista, ma due pesi e due misure per gli stessi crimini sono vergognosi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dunque se investi qualcuno e sei sotto effetto di droghe ti becchi 10 anni col rito abbrivato, ma se stupri nelle stesse condizioni viene considerato un&#8217;attenuante.<br />
curioso.<br />
io non sono una giustizialista, ma due pesi e due misure per gli stessi crimini sono vergognosi</p>
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		<title>Di: GASPARE SERRA</title>
		<link>http://www.sorelleditalia.net/2009/01/24/attenuanti-allo-stupro-alla-incapacita-alla-complice-omerta/comment-page-1/#comment-10061</link>
		<dc:creator>GASPARE SERRA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:10:26 +0000</pubDate>
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		<description>LA NOTIZIA:
Roma. Notte di capodanno 2009. Una giovane ragazze 23enne viene stuprata durante i festeggiamenti alla fiera della città capitolina. La donna, nonostante il trauma subito, si convince a denunciare tutto all’arma dei Carabinieri. Iniziano le indagini: nel giro di pochi giorni, viene fermato un sospetto, un giovane 22enne. Il sospettato confessa, tradito da un tatuaggio! Un caso risolto con tempestività ed efficacia, si direbbe … Purtroppo lo “stupratore” ha già ottenuto gli arresti domiciliari dal GIP, il giudice Marina Finiti: secondo il magistrato gli arresti domiciliari rappresenterebbero una misura cautelare sufficiente. Amaro e giustificabile lo sfogo della giovane stuprata: “Le istituzioni mi hanno lasciata sola … Lui è fuori solo perché ha i soldi …”.

LA DENUNCIA:
Questo è solo l’ultimo recente caso di stupro finito sulle cronache dei giornali (la maggior parte rimangono nascosti nella paura, spesso tra le mura domestiche!).
La cosa che più scandalizza, però, è che al “danno” subito troppo di frequente si unisca la “beffa” per le vittime: le lentezze, le inefficienze, le “maglie morbidissime” della Giustizia italiana si ripercuotono contro le stesse donne che dovrebbero ricevere la massima assistenza e protezione!
Di chi è la colpa? 
In molti casi, “in primis” della mancanza di coraggio e di spirito d’iniziativa dei magistrati, che ostentano sempre più spesso “sufficienza” nell’applicare le leggi, preferendo non assumersi la “responsabilità” di stringere le maglie della giustizia (non violando la legge ma semplicemente applicandola con la massima severità!). 
Se la colpa della magistratura è individuale e soggettiva, quella del legislatore, invece, risulta strutturale ed atavica. Dagli anni ‘90 ad oggi, il nostro sistema penale ha subito ripetute modifiche, tutte in senso “iper-garantistico”, depenalizzando molti reati, riducendo le pene e, soprattutto, restringendo al minimo le possibilità:
1-	di infliggere una “pena giusta”, in rapporto alla gravità del reato
2-	e di garantire la “certezza della pena” (sia pur minima) imposta.

LA PROPOSTA:
Quale può essere la soluzione? Non esiste un’unica miracolosa soluzione per risolvere le “iniquità” del sistema giudiziario italiano. Risulta evidente, però, la necessità: 
I-	di una riforma del codice di procedura penale, finalizzata: 
1.	a ridurre i tempi del processo italiano: 
a.	limitando gli inutili “formalismi” in grado di paralizzare i processi (es. il sistema delle notifiche)
b.	riformando quegli istituti che vanificano l’efficacia della risposta penale, con conseguente incertezza ed imprevedibilità della sanzione concretamente irrogabile (esempio, le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena) 
2.	a garantire la punibilità degli autori dei reati, evitando che reati commessi rimangano impuniti solo per il decorso della prescrizione 
3.	a ridimensionare i poteri discrezionali del giudice nella determinazione della pena (si pensi al “potere in bianco” loro attribuito dalla indefinita figura delle attenuanti generiche, ex art. 62 bis c.p.).

II-	una riforma del codice penale, rivolta:
1.	a ridefinire e razionalizzare il sistema sanzionatorio penale, per renderlo certo e prevedibile nei risultati (il rigore sanzionatorio del nostro sistema penale è spesso solo “apparente”, in quanto vanificato dalla prassi giudiziaria di infliggere sempre il minimo edittale, determinando un “livellamento verso il basso” delle pene!)
2.	a ridefinire la parte speciale del Codice Penale, riconsiderando il catalogo dei beni penalmente rilevanti e l’offensività delle condotte (con conseguente depenalizzazione dei reati “bagatellari”)

III-	una seria politica di investimento sulla Giustizia: 
1.	aumentandone i mezzi e gli organici 
2.	e ristrutturandone l’organizzazione secondo criteri di maggior efficienza.

Per quanto attiene specificatamente i delitti sessuali, si rende necessaria una riforma del reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) che comporti:
1-	l’introduzione del reato di “stupro”. 
Non esiste giuridicamente lo “stupro” (benché il termine sia giornalisticamente molto usato) ma solo il reato di “violenza sessuale”, nella cui fattispecie giuridica rientrano sia la violenza carnale che gli atti di libidine violenti. Ad esempio, configurano violenza sessuale sia lo stupro ai danni di una ragazza, sia il palpeggiamento del seno della paziente da parte di un medico (ex Cass. Sez. III 1.2.2006 Giuliani).
Differenziare giuridicamente le condotte di stupro (o “violenza carnale”) dai meri atti di libidine servirebbe non a sminuire la gravità di queste ultime ma ad evidenziare la maggiore gravità dello stupro!

2-	l’equiparazione dello stupro all’omicidio volontario dal punto di vista della risposta penale, col conseguente innalzamento della pena edittale dagli attuali “da 5 a 10 anni” (art. 609 bis c.p.) a “non meno di 21 anni” (art. 575 c.p.).
Tale riforma avrebbe un valore:
a-	non solo “deterrente”, per il chiaro messaggio trasmesso alla pubblica opinione
b-	ma anche “etico-morale”, rispondendo alle legittime “richieste di giustizia” delle vittime.

Non si può accusare tale proposta di un “eccesso di severità”: lo stupro, sia per la condotta criminosa in sé (che esprime un “disprezzo assoluto” per la dignità della persona), sia per il trauma irrimediabile subito dalle vittime (non solo fisico ma soprattutto psicologico e morale), può inquadrarsi come un “crimine contro la persona”!
Né si può tacciare chi la propone di “giustizialismo”: non si chiede né la pena di morte né la castrazione dei “mostri” che abusano di una donna, ma solo che questi scontino una detenzione in carcere “effettiva ed esemplare”. Chiedere che chi si macchi di un simile crimine semplicemente sconti la sua pena non è “esagerato” (ricordando che, dopo la Riforma Pecorella con legge 46/’06, ex art. 533 c.p.p. questi può essere condannato per il fatto contestatogli solo se risulta colpevole “oltre ogni ragionevole dubbio”!).
Se per “giustizialismo” si intende chiedere il ristabilimento di un “ordine penale” e rivendicare il diritto dei cittadini a disporre di uno Stato in grado di infliggere pene certe ed effettive contro coloro che turbano l’ordine sociale, allora “IO SONO GIUSTIZIALISTA”, e rivendico ad alta voce il diritto di esserlo!


Gaspare Serra (http://spaziolibero.blogattivo.com)
Gruppo “Ali spezzate… (contro la violenza sulle donne!)” su facebook


P.S.
INVITO COLORO PRESENTI SU FACEBOOK A VISITARE IL GRUPPO:
“Ali spezzate… (contro la violenza sulle donne!)”.

GRAZIE…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LA NOTIZIA:<br />
Roma. Notte di capodanno 2009. Una giovane ragazze 23enne viene stuprata durante i festeggiamenti alla fiera della città capitolina. La donna, nonostante il trauma subito, si convince a denunciare tutto all’arma dei Carabinieri. Iniziano le indagini: nel giro di pochi giorni, viene fermato un sospetto, un giovane 22enne. Il sospettato confessa, tradito da un tatuaggio! Un caso risolto con tempestività ed efficacia, si direbbe … Purtroppo lo “stupratore” ha già ottenuto gli arresti domiciliari dal GIP, il giudice Marina Finiti: secondo il magistrato gli arresti domiciliari rappresenterebbero una misura cautelare sufficiente. Amaro e giustificabile lo sfogo della giovane stuprata: “Le istituzioni mi hanno lasciata sola … Lui è fuori solo perché ha i soldi …”.</p>
<p>LA DENUNCIA:<br />
Questo è solo l’ultimo recente caso di stupro finito sulle cronache dei giornali (la maggior parte rimangono nascosti nella paura, spesso tra le mura domestiche!).<br />
La cosa che più scandalizza, però, è che al “danno” subito troppo di frequente si unisca la “beffa” per le vittime: le lentezze, le inefficienze, le “maglie morbidissime” della Giustizia italiana si ripercuotono contro le stesse donne che dovrebbero ricevere la massima assistenza e protezione!<br />
Di chi è la colpa?<br />
In molti casi, “in primis” della mancanza di coraggio e di spirito d’iniziativa dei magistrati, che ostentano sempre più spesso “sufficienza” nell’applicare le leggi, preferendo non assumersi la “responsabilità” di stringere le maglie della giustizia (non violando la legge ma semplicemente applicandola con la massima severità!).<br />
Se la colpa della magistratura è individuale e soggettiva, quella del legislatore, invece, risulta strutturale ed atavica. Dagli anni ‘90 ad oggi, il nostro sistema penale ha subito ripetute modifiche, tutte in senso “iper-garantistico”, depenalizzando molti reati, riducendo le pene e, soprattutto, restringendo al minimo le possibilità:<br />
1-	di infliggere una “pena giusta”, in rapporto alla gravità del reato<br />
2-	e di garantire la “certezza della pena” (sia pur minima) imposta.</p>
<p>LA PROPOSTA:<br />
Quale può essere la soluzione? Non esiste un’unica miracolosa soluzione per risolvere le “iniquità” del sistema giudiziario italiano. Risulta evidente, però, la necessità:<br />
I-	di una riforma del codice di procedura penale, finalizzata:<br />
1.	a ridurre i tempi del processo italiano:<br />
a.	limitando gli inutili “formalismi” in grado di paralizzare i processi (es. il sistema delle notifiche)<br />
b.	riformando quegli istituti che vanificano l’efficacia della risposta penale, con conseguente incertezza ed imprevedibilità della sanzione concretamente irrogabile (esempio, le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena)<br />
2.	a garantire la punibilità degli autori dei reati, evitando che reati commessi rimangano impuniti solo per il decorso della prescrizione<br />
3.	a ridimensionare i poteri discrezionali del giudice nella determinazione della pena (si pensi al “potere in bianco” loro attribuito dalla indefinita figura delle attenuanti generiche, ex art. 62 bis c.p.).</p>
<p>II-	una riforma del codice penale, rivolta:<br />
1.	a ridefinire e razionalizzare il sistema sanzionatorio penale, per renderlo certo e prevedibile nei risultati (il rigore sanzionatorio del nostro sistema penale è spesso solo “apparente”, in quanto vanificato dalla prassi giudiziaria di infliggere sempre il minimo edittale, determinando un “livellamento verso il basso” delle pene!)<br />
2.	a ridefinire la parte speciale del Codice Penale, riconsiderando il catalogo dei beni penalmente rilevanti e l’offensività delle condotte (con conseguente depenalizzazione dei reati “bagatellari”)</p>
<p>III-	una seria politica di investimento sulla Giustizia:<br />
1.	aumentandone i mezzi e gli organici<br />
2.	e ristrutturandone l’organizzazione secondo criteri di maggior efficienza.</p>
<p>Per quanto attiene specificatamente i delitti sessuali, si rende necessaria una riforma del reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) che comporti:<br />
1-	l’introduzione del reato di “stupro”.<br />
Non esiste giuridicamente lo “stupro” (benché il termine sia giornalisticamente molto usato) ma solo il reato di “violenza sessuale”, nella cui fattispecie giuridica rientrano sia la violenza carnale che gli atti di libidine violenti. Ad esempio, configurano violenza sessuale sia lo stupro ai danni di una ragazza, sia il palpeggiamento del seno della paziente da parte di un medico (ex Cass. Sez. III 1.2.2006 Giuliani).<br />
Differenziare giuridicamente le condotte di stupro (o “violenza carnale”) dai meri atti di libidine servirebbe non a sminuire la gravità di queste ultime ma ad evidenziare la maggiore gravità dello stupro!</p>
<p>2-	l’equiparazione dello stupro all’omicidio volontario dal punto di vista della risposta penale, col conseguente innalzamento della pena edittale dagli attuali “da 5 a 10 anni” (art. 609 bis c.p.) a “non meno di 21 anni” (art. 575 c.p.).<br />
Tale riforma avrebbe un valore:<br />
a-	non solo “deterrente”, per il chiaro messaggio trasmesso alla pubblica opinione<br />
b-	ma anche “etico-morale”, rispondendo alle legittime “richieste di giustizia” delle vittime.</p>
<p>Non si può accusare tale proposta di un “eccesso di severità”: lo stupro, sia per la condotta criminosa in sé (che esprime un “disprezzo assoluto” per la dignità della persona), sia per il trauma irrimediabile subito dalle vittime (non solo fisico ma soprattutto psicologico e morale), può inquadrarsi come un “crimine contro la persona”!<br />
Né si può tacciare chi la propone di “giustizialismo”: non si chiede né la pena di morte né la castrazione dei “mostri” che abusano di una donna, ma solo che questi scontino una detenzione in carcere “effettiva ed esemplare”. Chiedere che chi si macchi di un simile crimine semplicemente sconti la sua pena non è “esagerato” (ricordando che, dopo la Riforma Pecorella con legge 46/’06, ex art. 533 c.p.p. questi può essere condannato per il fatto contestatogli solo se risulta colpevole “oltre ogni ragionevole dubbio”!).<br />
Se per “giustizialismo” si intende chiedere il ristabilimento di un “ordine penale” e rivendicare il diritto dei cittadini a disporre di uno Stato in grado di infliggere pene certe ed effettive contro coloro che turbano l’ordine sociale, allora “IO SONO GIUSTIZIALISTA”, e rivendico ad alta voce il diritto di esserlo!</p>
<p>Gaspare Serra (<a href="http://spaziolibero.blogattivo.com" rel="nofollow">http://spaziolibero.blogattivo.com</a>)<br />
Gruppo “Ali spezzate… (contro la violenza sulle donne!)” su facebook</p>
<p>P.S.<br />
INVITO COLORO PRESENTI SU FACEBOOK A VISITARE IL GRUPPO:<br />
“Ali spezzate… (contro la violenza sulle donne!)”.</p>
<p>GRAZIE…</p>
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