Sodomie legislative
Il consiglio dei ministri del nostro governo di centro sinistra ha licenziato un disegno di legge che pare scritto per fare un favore a Mastella (forse che non esistevano abbastanza leggi per far chiudere i blog di satira che lo hanno eletto protagonista?) o a certa strafinanziata e stracoccolata lobbies editoriale che odia vedere circolare idee libere.
Si tratta del Ddl di regolamentazione del mercato editoriale in cui si fa una riclassificazione generica del "prodotto editoriale" (comprendendo anche i blog e ogni altra cosa - anche se no profit - che dia informazioni e abbia "valore formativo") e obbliga tutti ad iscriversi nell’apposito registro. Chi è obbligato all’iscrizione al registro risponde anche dei reati a mezzo stampa con pene gravi (in basso analizzo il Ddl in dettaglio).
In Italia non c’e’ libertà d’opinione e questo già lo sapevamo. In Italia non si può fare satira. Non si può scrivere narrativa con riferimenti casuali al papabile di turno e non si può neppure fare una citazione breve senza correre il rischio di essere denunciati per violazione di copyright. Ma non basta. Secondo alcuni "esperti" il mercato sarebbe ancora messo in crisi da tanti che facendo uso della tecnologia esistente possono fare gratis una cosa semplicissima: scrivere quello che pensano e raccontare quello che vogliono raccontare. Pare proprio che questa cosa non vada bene e perciò si realizza un disegno di legge come quello di cui stiamo parlando.
Ancora una volta la rete, il web, diventa quindi oggetto di provvedimenti restrittivi, repressivi che sono mirati a censurare idee e a piegare la tecnologia al controllo di pochi cui non fa comodo che la gente si parli attraverso mezzi che non siano le chiacchierate in parrucchieria o al mercato. Riferirsi opinioni sulla rete, su blog personali e pagine varie, non andrebbe bene perché avrebbero “valore informativo e formativo”.
Il disegno di legge fa una cosa furba (paracula, direbbe beppe grillo): non dice quali sono le categorie di siti aventi “valore informativo e formativo” ma rimanda al “regolamento” che farà l’organo di controllo (l’autorità per le comunicazioni) di esecuzione di questa legge. Sarà proprio l’autorità per le comunicazioni quindi a stabilire di volta in volta (secondo quali criteri? Chi fa parte dell’autorità per le comunicazioni?) quale sito ha “valore formativo” e quale no.
Prima di analizzare il Ddl vi passo un po’ di link di siti che si stanno occupando della questione: Repubblica, Punto Informatico, l’Unità, Articolo 21 , Agenzia Asca, Petition, Google Bombing/Partito Pirata, Agorà di Cloro (con un interessante post che rileva le dichiarazioni di Boris Bianchieri il quale dice che i blog sono tanti e spontanei e hanno bisogno di essere regolamentati con una registrazione/schedatura anche gratuita), Lobotomia (con link ai pezzi che parlano della questione).
Passiamo al dettaglio del Disegno di Legge: “Nuova disciplina dell’editoria e delega al Governo per l’emanazione di un testo unico sul riordino della legislazione nel settore editoriale (3 agosto 2007)”
Nell’articolo 2 si definisce il prodotto editoriale e testualmente cito:
“1. Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.
2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
3. La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi.”
In poche parole dice che tutto ciò che viene pubblicato (volantini, strisce di fumetti, quaderni politici, how to e manuali tecnici, blog, pagine di informazione indipendente open publish, etc etc) è un prodotto editoriale. Mantenendo la formula generica si riserva di farlo decidere dopo all’autorità per la comunicazione che dipende direttamente dal governo che in quel momento sarà in carica. Non che vi sia differenza. Ma il giudizio è discrezionale e sa tanto di organo di controllo delle idee e dei cervelli. E chi controlla il controllore?
Dai prodotti editoriali vengono esclusi quelli di informazione aziendale privato e pubblico: report, relazioni, regolamenti interni e descrizioni al pubblico di servizi. La legge non contempla regole che riguardano i prodotti discografici o audiovisivi. Cioè da ora in poi se vogliamo comunicare possiamo registrare un mp3 e pubblicarlo online o un video con la nostra bella faccia che esterna peggio che cossiga :).
Nell’articolo 3 dal titolo “tutela del prodotto editoriale” si dice:
“L’originalità del prodotto editoriale è riconosciuta e tutelata come espressione dell’intelligenza e del lavoro della persona. La protezione della proprietà intellettuale sul prodotto editoriale tiene conto dell’interesse generale alla circolazione delle informazioni e alla diffusione della conoscenza.”
Significa che con la scusa della tutela della “espressione dell’intelligenza” estendono le norme sulla “proprietà intellettuale” su ogni cosa che secondo loro è “prodotto editoriale”. Rafforzano il concetto secondo cui quando fai copia e incolla da un sito al tuo blog devi pagare cassa a qualcuno. Rafforzano il concetto del furto via internet continuando a interferire con la libera circolazione delle idee e con la libertà di espressione. Perciò è importante usare licenze free (no-copyright, copyzero, creative commons) che impediscano che si facciano ragionamenti di questo genere. Ti dicono che ti stanno tutelando e in realtà ti privano di un bene comune prezioso: le idee, il sapere, la conoscenza.
Nell’articolo 4 si parla di prodotti integrativi o collaterali:
"Per prodotti editoriali integrativi o collaterali si intendono i prodotti editoriali, compresi i prodotti discografici e audiovisivi, diffusi unitamente al prodotto editoriale principale. I prodotti editoriali integrativi o collaterali seguono il regime giuridico applicato al prodotto principale al quale sono uniti."
Dimenticate quello che abbiamo detto prima: se aprite un blog e ci mettete dentro un video o un audio forse si tratterebbe di prodotti integrativi e collaterali.
Nell’articolo 5 si parla di “esercizio dell’attività editoriale”:
"Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria. L’esercizio dell’attività editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative."
Cioè: quando vi mettete a realizzare un sito o un pamphlet e poi lo pubblicate (in rete la distribuzione equivale alla pubblicazione dato che sei fruibile nello stesso momento in cui pubblichi) anche in forma “non imprenditoriale” e non “per finalità lucrative”, pure se è gratis insomma e se si tratta di volontariato, la vostra sarà definita attività editoriale e sarà normata secondo le leggi vigenti.
Nell’articolo 6 viene formalmente istituito il ROC ovvero il registro degli operatori di comunicazione dove obbligatoriamente bisognerebbe registrarsi:
"1. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l’attività editoriale sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249. Sono esclusi dall’obbligo della registrazione i soggetti che operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.
2. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni dei quotidiani e dei periodici, e sostituisce a tutti gli effetti la registrazione presso il Tribunale, di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti da parte dei soggetti tenuti a tale registrazione in base alla predetta normativa.
3. La tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è curata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249.
4. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti e delle imprese tenuti all’iscrizione, ai sensi della presente legge, mediante modalità analoghe a quelle già adottate in attuazione del predetto articolo 1, comma 6 della legge 31 luglio 1997 n. 249 e nel rispetto delle disposizioni già contenute nell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47."
Istituisce il ROC (chissà quanto costerà questa operazione) che di fatto corrisponde ma non sostituisce il Tribunale. Vincola all’obbligo di registrazione e assegna il controllo del Registro all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cui spetta anche il compito di adottare un regolamento in cui definisce i criteri di individuazione dei soggetti obbligati all’iscrizione.
L’articolo 7 è quello in cui si parla proprio di internet e in cui vengono definite le responsabilità penali aggravate da questo disegno di legge:
"(Attività editoriale su internet)
1. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.
2. Per le attività editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici si considera responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni."
Se si è obbligati a iscriversi al Registro si è anche soggetti alle pene (parliamo anche di galera) derivanti i reati a mezzo stampa (diffamazione). Il responsabile che paga – cui viene attribuita la pena – secondo l’articolo 7 di questa legge sarebbe chi ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni (come se vi fosse ovunque un caporedattore). Dopo aver dunque costretto (patriot act a varie leggi antiterrorismo) i provider e varie altre entità a loggare (memorizzare dati per poi consegnarli alle autorità quando essi ne fanno richiesta), spiare, controllare, ora – con questo disegno di legge molto di sinistra (scherzo!) – obbligano colui o colei che ha aperto e gestisce un blog (in assenza del blog e del nome di chi lo gestisce si rifanno a colui o colei che ha registrato il dominio del sito) a fare attività di controllo sui commenti pubblicati e ad autocensurarsi perché magari pronunciare invano il nome di “Mastella” o parlare del Papa diventa un reato penale grave (di lesa maestà o di vilipendio?). Si tratta di altri motivi (come se già le leggi non ne fossero piene) per cui la Polizia Postale può provvedere alla censura/chiusura di un sito (come quello che parla del Vajont, per esempio).
Nel Capo II (seconda parte, in italiano non legalese: le leggi si dividono in Capi tematici, Articoli e Commi – quelli numerati dopo gli articoli) si parla del settore editoriale e fa un pippone così sui principi di concorrenza e pluralismo. Chiacchiera su chi non dovrebbe avere posizioni dominanti (cioè: dobbiamo dare via il culo per riuscire a liberarci dei monopoli?) e anche qui attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di accertare (minchia che estro: ma che c’e’ da accertare? Dato che sono cose accertate da tempo e nessuno ha mai voluto fare niente?) ”l’esistenza di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo”.
Anche se (Articolo 8): “ Nel formulare il proprio giudizio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tiene conto del livello di concorrenza all’interno del mercato rilevante, delle barriere all’ingresso nello stesso, dei ricavi delle imprese in rapporto ai ricavi del mercato rilevante e dei mercati connessi, dell’efficienza economica delle imprese, della diffusione dei prodotti editoriali ma può comunque definire ulteriori elementi di valutazione."
In poche parole: diamo via il culo per niente. E’ abbastanza chiaro? La presa per il culo continua nell’articolo 9 dove addirittura si spingono sino alla spiegazione dei modi e tempi in cui i soggetti editoriali devono comunicare circa “le acquisizioni, le intese e le concentrazioni a cui partecipano”. Quindi mi si riaccende una speranza e dico: beh, forse allora vale la pena ridare il c…o. Poi però nuovamente mi disilludo perché leggo che l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni se si accorge della possibilità che si verifichi una posizione dominante fa un “pubblico richiamo” per segnalare la situazione di rischio. Un richiamo, capite? Una letterina di ammonizione che dice che se non ti comporti bene per natale non riceverai il regalino.
Poi, valutando tutte le cose dell’articolo precedente semmai provvede a inibire e rimuovere gli effetti di atti e operazioni che creano posizioni dominanti. Toglie i finanziamenti alle imprese editrici che ledono il pluralismo (a leggerla pare una cosa bella!) e se non obbediscono ai provvedimenti li punisce con sanzioni minime.
La legge poi vorrebbe regolare – ma non si capisce davvero come - il mercato delle pubblicità dove la posizione dominante è chiaramente della Mediaset (per la televisione). In mezzo a tutto questo po’ po’ di storie infinite ci mettono anche i libri (non potevano mancare). Nell’articolo 14 si liberalizza il prezzo dei libri (ognuno fa come gli pare: editore o importatore del prodotto). Se poi si vendono libri in difformità – in maniera non conforme – al suddetto articolo (rispettando soglie per gli sconti e varie regole su tipologie e modalità di vendita) si viene puniti in vari modi. Il Capo III parla di sostegno alle imprese editoriali (perchè non ne hanno abbastanza e oltre la carta, le spedizioni postali etc etc gli resta da pagargli pure la colazione al bar al mattino) e poi si continua fino alla chicca finale:
"Art. 29
(Delega al Governo)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, un decreto legislativo avente ad oggetto la raccolta in un testo unico delle norme primarie in materia di editoria, con riferimento particolare alla disciplina del prodotto e dell’impresa editoriale, del mercato editoriale, delle provvidenze dirette
e indirette all’editoria, anche modificando e integrando le norme vigenti ai fini del loro coordinamento formale e sostanziale, nonché del loro adeguamento ai principi ed alle norme del diritto comunitario e costituzionale. Ai fini dell’adozione del predetto decreto legislativo il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) attuazione delle norme costituzionali in tema di libertà di manifestazione del pensiero, anche attraverso il rafforzamento della trasparenza e della tutela della concorrenza del mercato;
b) coordinamento e adeguamento della disciplina del diritto d’autore in relazione all’evoluzione del prodotto editoriale , anche con riferimento alle possibilità di uso differenziato dello stesso prodotto e alle rassegne stampa;
c) coordinamento e adeguamento della disciplina in tema di responsabilità degli operatori dell’informazione;
d) ampia delegificazione delle materie non coperte da riserva di legge;
e) indicazione esplicita delle norme abrogate.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall’assegnazione. Decorso tale termine senza che la Conferenza e le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere
comunque emanato.
3. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.
4. Il Governo completa il processo di riordino della materia dell’editoria emanando una raccolta organica delle norme regolamentari relative alla medesima materia, anche sulla base degli obiettivi indicati nel comma 117 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
tenendo conto, in particolare, di quanto previsto dal comma 1, lettera d), del presente articolo."
Il governo dunque non ha finito. Ci sarà un decreto legge, un testo unico che “riordinerà la materia”. Con la scusa della tutela del pluralismo e della regolamentazione del mercato editoriale, tra un decreto e un Ddl, quanti altri soggetti costringeranno al silenzio?
L’unica cosa che mi viene da dire è che spero (speriamo?) che faccia la fine del DDL sui CUS e migliaia (milioni?) di altri DDL…
Mi stavo giusto chiedendo come mai nessuna delle sorelle aveva ancora parlato di questa cosa indegna…










2008